STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE

Art. 1 E' costituita una Associazione avente la denominazione : "PER GINOSTRA"

SEDE

Art. 2 La Associazione ha sede in Ginostra di Lipari, potrà stabilire anche altrove uffici o recapiti.

DURATA

Art. 3 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

OGGETTO

Art. 4 La Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi e di assistere gli abitanti, gli imprenditori, i proprietari di immobili, i turisti non occasionali di Ginostra di Lipari nei confronti di qualsiasi autorità ed Ente Costituito.

In particolare l'Associazione si propone di:

difendere la peculiarità della struttura urbana del paese, salvaguardare la fauna e la flora del suo territorio con tutte le iniziative adeguate impedendo il degrado ambientale;

promuovere ed attuare lo sviluppo della frazione, facilitando tutte le iniziative atte a coordinare armonicamente le iniziative dei turisti e dei residenti, fornendo anche indicazioni comportamentali ed organizzative;

promuovere la realizzazione di adeguate infrastrutture che permettano il miglioramento della qualità della vita nella frazione curandone la compatibilità con la peculiarità dei luoghi;

collaborare con altre Associazioni, Enti ed Autorità ai fini di coordinare l'opera nel quadro delle iniziative ai vari livelli del decentramento amministrativo;

progettare, promuovere, garantire il riassetto dell'arredo urbano del paese, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e vie, il recupero delle parti urbane di maggior rilievo storico e paesaggistico;

rappresentare presso gli Organi di Governo e le Autorità costituite gli interessi degli Associati;

promuovere manifestazioni culturali e scientifiche nella località di Ginostra e raccogliere le informazioni, i documenti atti a ricostruire la storia della località;

effettuare la mediazione conciliatrice fra i soci in caso di contrasti di interessi;

espletare ogni altro compito che ad essa sia direttamente affidato in base al deliberato degli organi sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività imprenditoriali e commerciali ed altre operazioni economiche strumentali al raggiungimento dell'oggetto sopradeterminato. Potrà quindi anche essere concessionaria di opere pubbliche, subappaltare tali opere, assumere beni in comodato o in concessione, espletare attività di servizio nei confronti degli associati.

L'Associazione potrà altresì esperire ogni tipo di attività utile allo sviluppo di ogni tipo di iniziativa anche concedendo la propria collaborazione tecnico e scientifica ad enti pubblici e privati.

SOCI

Art. 5 Possono far parte della associazione tutti i residenti nella frazione di Ginostra di Lipari, i nativi di tale località, i proprietari di immobili, gli imprenditori, i turisti non occasionali. Sono soci di diritto, anche se non residenti, il Parroco e l'Ufficiale Postale.

Art. 6 Sono costituite in relazione ai contributi associativi e all'elettorato attivo e passivo le seguenti categorie di soci

a) residenti: coloro che abbiano stabile residenza in località Ginostra di Lipari e non possano essere inseriti in altre categorie di soci;

b) proprietari immobiliari: coloro che siano intestatari o cointestatari di unità immobiliari nell'ambito della frazione;

c) imprenditori: coloro che svolgano una attività economica imprenditoriale, anche stagionale sull'isola.

d) turisti: coloro i quali siano turisti non occasionali. La non occasionalità è determinata dalla presenza per almeno due anni consecutivi; sono inseriti in questa categoria tutti coloro che pur essendo cointestatari di una proprietà immobiliare e non residenti abbiano altro cointestatario inserito nella categoria di cui al punto b) del presente articolo;

e) nativi: coloro che sono nati nella località;

f) di diritto: il Parroco o il facente funzione, l'Ufficiale Postale, gli addetti al rollo e quant'altri svolga pubblica attività se non inseribili in categorie di socio differenti.

g) onorari : tutti coloro ai quali venga conferita tale qualità dal consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo art. e ai soci fondatori che per un qualsiasi motivo perdano i requisiti di associabilità. Per soci fondatori si intendono tutti coloro che avranno aderito alla associazione entro i primi tre mesi dalla sua fondazione.

Possono essere soci solo coloro i quali avranno raggiunto la maggiore età.

La associazione potrà costituire, con apposito regolamento approvato dall'assemblea e proposto dal consiglio direttivo o da almeno 10 soci , una sezione giovani alla quale potranno aderire figli o parenti di soci minorenni; il regolamento prevederà, qualora deliberato, le modalità di passaggio dalla sezione giovanile al ruolo di socio al momento del raggiungimento della maggiore età.

Art. 7 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda di adesione sottoscritta, per presentazione da almeno due soci, da sottoporsi all'esame insindacabile del Consiglio Direttivo, correlata dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso. In caso di richiesta da parte anche di un solo membro del consiglio si delibererà sulle domande di ammissione con votazione segreta.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il richiedente non potrà ricorrere. Il richiedente non ammesso potrà riproporre la domanda di adesione dopo un anno dalla delibera negativa del Consiglio.

Il Consiglio potrà, in ogni caso, richiedere al richiedente documentazione comprovante i requisiti di associabilità.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata per una seconda volta, l'aspirante socio potrà ricorrere al collegio dei probiviri il quale potrà procedere a riformare la decisione del consiglio. Il consiglio sarà obbligato ad applicare la nuova decisione.

Art. 8 La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni

b) per espulsione

c) per il venir meno dei requisiti di associabilità

d) per morte

Art. 9 Le dimissioni possono essere presentate dal socio in qualunque periodo.

Il socio dimissionario resta tuttavia vincolato al versamento dei contributi dovuti per l'esercizio in corso.

Qualora le dimissioni vengano presentate oltre il 30 marzo, l'Associato sarà tenuto a corrispondere i contributi dovuti anche per l'esercizio seguente.

Art. 10 Il socio può essere espulso dall'associazione quando:

a) si renda indegno ovvero compia atti in palese contrasto con i fini e gli indirizzi dell'associazione;

b) non adempia a deliberazioni dell'assemblea, anche se dissenziente.

c) non provveda al versamento dei contributi associativi.

Nel caso di cui al punto a) l'espulsione è deliberata dal consiglio e deve essere comunicata al socio espulso per iscritto. La comunicazione deve contenere la motivazione del provvedimento e contro di esso l'espulso può ricorrere al collegio dei probiviri i quali dovranno deliberare in merito entro 60 giorni dal ricevimento della opposizione dell'espulso. Il collegio dei probiviri potrà riformare la decisione del consiglio ed il consiglio sarà obbligato ad applicare la decisione riformata.

Nei casi di cui alle lett. b e c il consiglio dovrà sollecitare per iscritto il socio ad adempiere dando allo stesso un congruo termine che, in ogni caso non potrà essere superiore ai sessanta giorni. Nel caso di permanere dell'inadempienza si potrà procedere alla espulsione secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le delibere di espulsione dovranno essere comunicate, a cura del Presidente, a tutti i soci.

Art. 11

Il Consiglio direttivo può di propria iniziativa conferire la qualità di socio onorario a personalità della cultura, della scienza, dello sport o dell'imprenditoria o a quant'altri abbia acquisito benemerenze ampiamente riconosciute nell'ambito della propria attività. I soci onorari faranno parte del Comitato d' Onore. La delibera di conferimento della qualità di socio onorario dovrà avvenire con voto unanime. La qualità di socio onorario si può perdere per indegnità e con voto della maggioranza dell'assemblea. Il Comitato d'Onore avrà ruolo di garante morale dell'attività dell'associazione e potrà, quando lo ritenga opportuno, appellarsi all'assemblea con mozioni o messaggi.

Art. 12 Sono organi dell'associazione :

a) l'Assemblea;

b) il consiglio direttivo

c) il presidente

d) i Probiviri

e) il comitato d'onore.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 13 L'assemblea ordinaria è l'organo massimo dell'associazione e si convoca in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si convoca una volta all'anno e cioè entro il 30 Agosto per:

a) approvazione dell'attività svolta nel precedente esercizio e del bilancio consuntivo;

b) approvazione del piano di attività e del budget preventivo;

c) determinazione delle quote sociali;

d) elezione del consiglio direttivo;

d) trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può adottare deliberazioni su qualsiasi materia di competenza dell'Associazione e le Sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci.

L'assemblea ordinaria può essere convocata in via straordinaria per deliberazione del consiglio direttivo quanto eventi di particolare rilevanza lo rendano opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 degli associati indicando l'ordine del giorno da discutere oppure il collegio dei Probiviri od il Comitato d'Onore. La convocazione voluta dai soci deve aver luogo entro il 30 giorno dalla data di richiesta. Quella su richiesta dei Probiviri o del Comitato d'Onore nei tempi e nei modi dagli stessi richiesti.

Art. 14 L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso scritto che dovrà pervenire agli associati almeno 30 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni argomento dovrà essere correlato da una esauriente esposizione scritta che permetta al socio che non potrà fisicamente presenziare all'assemblea di esprimere il proprio parere ed il proprio voto sull'argomento anche per iscritto.

Ogni socio potrà conferire delega ad altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di più deleghe.

Il presidente presiederà l'assemblea procedendo alla verifica delle presenze. Verranno conteggiati i presenti di persona, le presenze per delega, le presenze per espressione di voto per iscritto.

L'assemblea in prima convocazione sarà valida con la presenza di persona, per delega o con espressione per iscritto di voto della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

L'assemblea procederà alla nomina di un segretario che procederà alla verbalizzazione della seduta.

Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e contenente l'elenco dei presenti in proprio o per delega o per espressione scritta di voto sarà inviato a tutti i soci.

Hanno diritto di voto solamente i soci in regola coi pagamenti delle quote associative. I soci onorari potranno intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

L'assemblea potrà emanare regolamenti, ordinanze,

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 15 Le modifiche statutarie saranno deliberate con assemblea straordinaria convocata secondo le modalità di cui al precedente art. 14. Le deliberazioni saranno valide se assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la deliberazione favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il presidente ed il segretario provvederanno al deposito del verbale presso un Notaio.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art.16 Le quote associative verranno deliberate annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo in base alle esigenze scaturenti dal bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere presentato alla assemblea sociale ordinaria contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo per l'esercizio sociale concluso.

Le quote saranno differenziate per categorie di soci.

Per i soci proprietari immobiliari sarà previsto un contributo proporzionale al numero di unità immobiliari possedute.

La quota minima darà diritto ad un voto. Ad ogni socio verrà riconosciuto un numero di voti proporzionale alla quota versata.

Nel computo dei voti gli arrotondamenti verranno effettuati alla cifra minore.

Il computo delle maggioranze verrà effettuato in base ai voti assegnati sulla base contributiva.

Variazioni della posizione associativa non consentiranno nel corso dell'anno sociale variazioni della quota associativa o della capacità di voto che sarà stabilita al momento del pagamento del contributo associativo.

In caso di adesione all'associazione nel corso del primo trimestre dell'anno sociale sarà dovuta la quota intera. Se l'adesione avverrà nel secondo trimestre verrà calcolato il rateo del contributo in corrispondenza dei mesi mancanti al termine dell'anno sociale.

In ogni caso l'associato sarà obbligato automaticamente nel caso del pagamento della quota pro rata , al versamento della quota intera per l'anno successivo.

In caso di morosità nel pagamento della quota sociale da parte di membri degli organi associativi, si avrà ipso iure la decadenza immediata dalla carica ricoperta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di sette membri ad un massimo di 9 membri eletti annualmente dall'assemblea tra i soci con diritto di voto. Nel consiglio direttivo dovrà essere garantita la presenza di almeno un socio residente, di un socio proprietario immobiliare non residente e di un turista.

In seno al Consiglio direttivo viene eletto un Presidente ed un vice Presidente.

Il consiglio direttivo :

a) da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e attua le direttive dell'Associazione;

b) delibera su tutte le materie concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Associazione, valendosi di un ufficio di segreteria da istituirsi anche non in Ginostra.

c) nomina il personale per il disbrigo delle pratiche amministrative ed eventuali assistenti tecnici e consulenti;

d) provvede su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio si consulta di regola sei volte l'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. Verrà convocato una volta formalmente prima dell'assemblea. Le consultazioni potranno essere telefoniche o per iscritto e dovrà essere redatta per ciascuna di esse un sintetico verbale che inviato a tutti i consiglieri dovrà essere dagli stessi approvato formalmente.

Il consiglio direttivo dovrà redigere una relazione dell'attività svolta da sottoporre alla assemblea ordinaria.

Art. 18 Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un consigliere esso sarà sostituito dal consiglio mediante cooptazione e rimarrà in carica sino alla assemblea annuale ordinaria.

IL PRESIDENTE

Art. 19 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne ha la firma che può delegare. Il Presidente provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza, riferendo alla prima consultazione degli stessi per la convalida del proprio operato. In caso di urgenza conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di speciale competenza. Decide sulle materie non contemplate dal presente Statuto fra i compiti degli altri Organi sociali.

PROBIVIRI

Art. 20 I probiviri sono eletti dall'assemblea in numero di tre anche tra non soci. Durano in carica un anno e sono rinnovabili.

Il collegio dei Probiviri ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa della associazione, e ne riferisce all'assemblea, può partecipare senza voto alle riunioni degli organi collegiali.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il proprio presidente.

Il collegio dei Probiviri potrà riformare le deliberazioni del consiglio il quale sarà obbligato ad applicare le nuove decisioni. Sulle deliberazioni del Collegio il consiglio potrà appellarsi al Comitato D'Onore e in caso di contrasto sulle decisioni di questo ultimo all'Assemblea.

Art 21 Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite. Verranno rimborsate le spese sostenute per l'espletamento di funzioni attinenti le cariche sociali ricoperte.

Art. 22 Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative e dai contributi straordinari versati dagli associati nella misura deliberata annualmente dalla assemblea per ciascuna tipologia associativa;

b) da contributi di Enti pubblici e privati

c) dai ricavi di attività imprenditoriali commerciali di cui all'oggetto sociale.

d) da contributi vari ed eventuali.

Art. 23 L'esercizio sociale ha inizio il 1 Aprile e termina il 31 Marzo di ogni anno. Il rendiconto economico ed il bilancio preventivo dovrà essere approvato sottoposta all'approvazione dell'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 24 L'approvazione della quota associativa da parte dell'assemblea costituisce titolo valido per l'esazione anche coattiva del contributo annuale dovuto dai soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 25 In caso di contrasto tra gli organi dell'Associazione, di contrasti sulla interpretazione delle norme del presente statuto o di contrasti fra i soci, su materie anche non contemplate in questo statuto, ma che sono attinenti a diritti reali ed azioni possessorie relative ad immobili siti nella località di Ginostra i soci si vincolano a deferire le controversie ad un arbitro unico che sarà.............che deciderà secondo equità ed in modo irrituale.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 Lo scioglimento della associazione può avere luogo in seguito a deliberazione dell'assemblee straordinaria dei soci con il voto di almeno due terzi dei Soci.

LIQUIDAZIONE

Art. 27 Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà i liquidatori determinandone i poteri.

Art. 28 L'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo potrà emanare regolamenti applicativi del presente statuto purché non in contrasto con lo stesso.

La gerarchia delle fonti del diritto interno alla Associazione è la seguente:

1. Lo statuto sociale;

2. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria

3. I regolamenti

4. Le deliberazioni della assemblea ordinaria

5. Le deliberazioni del consiglio direttivo

6. I provvedimenti urgenti del presidente

Il collegio dei probiviri avrà potere di verifica di legittimità sulle deliberazioni dell'associazione.

Il collegio potrà rinviare all'assemblea le deliberazioni in contrasto con lo statuto o con deliberazioni dell'assemblea straordinaria; potrà riformare, per questioni di legittimità e non di merito, le deliberazioni del consiglio.

Art. 29 Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 30 Il testo del presente statuto, in considerazione della molteplicità nazionale degli associati, potrà essere redatto in più lingue. In caso di controversie interpretative farà fede la versione italiana.


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